PERIODICO INFORMATIVO - 08 LUGLIO 2022
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SUPERBONUS: APPROVATO EMENDAMENTO SU CESSIONE CREDITI SUCCESSIVI AL 1 MAGGIO 2022
FISCO
La Camera ha approvato la legge di conversione del “decreto Aiuti” contenente l’emendamento sul superbonus che modifica ancora una volta la disciplina sulla cessione dei crediti. La prossima settimana è previsto il passaggio definitivo in Senato che dovrà comunque concludersi entro il 16 luglio.
L'emendamento inserito consente la cessione “a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”. Di fatto, le banche, e relative società del gruppo, potranno cedere i crediti dai bonus edilizi, acquisiti da privati contribuenti e da imprese, a tutti i soggetti dotati di partita Iva correntisti della banca.
Ulteriore novità riguarda la retroattività della norma che si applicherà anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, ma con il limite temporale del 1° maggio u.s., limite temporale previsto nella versione del decreto varato dal Governo e non modificato nel corso del passaggio parlamentare. L'articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 50 precisa infatti che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate a partire proprio dal 1° maggio 2022.
Così come, non è c’è stato alcun intervento modificativo sull’altra questione che penalizza fortemente la cessione dei crediti: la responsabilità solidale del cessionario che potrebbe essere chiamato a verificare la correttezza dei crediti che sta acquisendo.
Sul divieto di cessione parziale del credito, inoltre, nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha precisato (risposta n.358/2022) che il divieto si applica a tutte le comunicazioni successive al 1° maggio 2022: le banche potrebbero pertanto accettare la cessione parziale per le comunicazioni antecedenti tale data.
Mentre in Parlamento si discute sulle modifiche alla normativa, il Ministero dell’Economia ha fornito una valutazione negativa sull’impatto del Superbonus sui conti pubblici. La Sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, intervenendo in Commissione Finanze al Senato, ha sostenuto che “la misura del cosiddetto superbonus incide negativamente sul bilancio dello Stato”.
Secondo il Ministero “un'applicazione maggiormente generalizzata di tale meccanismo inciderebbe negativamente sui saldi di bilancio, in misura anche significativa” con un probabile aumento del debito pubblico. Ai problemi di natura finanziaria si aggiungono quelli sul fronte delle frodi legate alle cessioni. “La numerosità e l'eterogeneità dei soggetti coinvolti nelle operazioni risultate fraudolente - dice ancora il Mef - mirano a dissimulare la genesi del credito rendendo, peraltro, difficoltosa la due diligence cui sono tenuti gli istituti di credito, in sede di adeguata verifica della clientela”.
Intanto, l’Enea ha resi noti i dati aggiornati a giugno sull’utilizzo del superbonus che evidenziano un incremento del 57% per numero di domande, del 42% per valore degli investimenti avviati e del 48% per i lavori realizzati. A giugno sono stati registrati 26.674 nuovi cantieri per un investimento totale di altri 4.564 milioni.
MIMS: IN CALO LE OPERE INCOMPIUTE
OPERE PUBBLICHE
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha pubblicato l’aggiornamento del Sistema Informativo di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI), nel quale vengono inseriti annualmente gli elenchi delle opere pubbliche non completate facenti capo alle amministrazioni centrali e territoriali.
Tale rilevazione è prevista dall’art. 21 del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale sancisce l’obbligo di inserimento delle stesse nel programma triennale dei lavori pubblici per prevederne il completamento oppure per individuare soluzioni alternative, tra cui il parziale riutilizzo, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
Al 31 dicembre 2021 le opere incompiute risultavano 379, in calo rispetto alle 443 (-14,4%) della fine del 2020, anno in cui si era già registrata una diminuzione rispetto all’anno precedente. Le opere incompiute di competenza delle amministrazioni centrali scendono da 26 a 15 (-42,3%), mentre quelle relative alle amministrazioni locali si riducono da 417 a 364 (-12,7%).
Nel Lazio risultano da ultimare 26 opere, con un onere economico per ultimazione lavori determinato in 20.308.674,57 euro.
Dal 2021 è stata inserita nella rilevazione anche l’informazione sulle cause che hanno determinato il mancato completamento delle opere:
- in 153 casi (pari al 40% del totale), la mancanza di fondi è la causa dell’interruzione del processo di completamento dell’opera;
- in 115 casi (30%) si rilevano problemi tecnici;
- per 69 opere (18%) la causa è stata il fallimento, recesso o risoluzione contrattuale dell’impresa;
- 21 opere (6%) sono state interrotte per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- 15 opere (4%) non sono state ultimate per mancato interesse al completamento;
- per 6 opere (2%) concorrono più cause contemporaneamente.
IN EVIDENZA
400 MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI ROMA
EDILIZIA SCOLASTICA ROMA
Il 6 luglio scorso in Campidoglio è stato sottoscritto un accordo (adesione al CIS – Contratto Istituzionale di Sviluppo) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e altri rappresentanti dei Ministeri interessati (Economia e delle Finanze, ministero della Transizione ecologica, ministero dell'Istruzione); l’accordo consentirà la riqualificazione ecosostenibile di 212 scuole di Roma, con un impegno economico di circa 400 milioni.
Gli interventi principali, che coinvolgeranno asili nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie, interesseranno l’efficientamento energetico degli edifici, con la sostituzione di infissi e caldaie, l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari, la realizzazione di cappotti termici, il passaggio ad illuminazione a led.
I lavori dovrebbero avere inizio a fine anno con i primi 200 milioni assegnati che consentiranno di attivare i lavori in 111 scuole.2
La seconda fase di investimenti, da oltre 190 milioni di euro, interesserà le altre 101 scuole individuate, grazie a 42 milioni di euro di fondi europei del PON Metro Plus e a ulteriori 150 milioni di euro che Roma Capitale acquisirà mediante l’accensione di un mutuo.
Le tempistiche, in particolare, prevedono che a fine 2022, subito dopo l’approvazione in via definitiva dal CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), sarà possibile avviare con Invitalia le gare di progettazione, consistenti in un accordo quadro per ognuno dei 15 municipi, relativamente ai primi 200 milioni di interventi. Primi cantieri dal 2024 ed entro il 31 dicembre 2027 il programma generale dovrà essere completato.
Una delegazione dell’Associazione ha programmato un appuntamento con l’Assessore Architetto Ornella Segnalini anche per approfondire i temi relativi agli investimenti del Comune di Roma, sul cui esito sarà nostra cura aggiornarvi.
GLI ADEMPIMENTI PER LE ISTANZE DI CASSA INTEGRAZIONE
LAVORO E PREVIDENZA
Le domande per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria (Cigo), terminata la fase emergenziale della pandemia, tornano ad essere disciplinate dal D.Lgs. n.148/2015.
Si evidenzia, in particolare, che, come previsto dalla Circolare Inps n.139/2016, la “mancanza di ordini e commesse”, inserita come causale dell’istanza, viene dimostrata ““laddove nella relazione tecnica dettagliata sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare, in via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell’indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto”.
Sarà sempre necessario riportare una data presumibile di ripresa dei lavori al fine di evidenziare la transitorietà dell’interruzione.
Si segnala, infine, che, in relazione agli attuali problemi relativi ai cantieri Superbonus e, in particolare, alle difficoltà derivanti dal blocco della cessione dei crediti, le possibili interruzioni dei lavori causate proprio dai rapporti con gli istituti di credito non possono costituire oggetto di richieste di accesso alla CIGO per mancanza di ordini e commesse, in quanto rientranti nel c.d. rischio d’impresa.
NESSUN VINCOLO NELLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI ESECUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 4425/2022) ha affermato la libera determinazione, nell'ambito degli appalti pubblici, delle quote di esecuzione del raggruppamento di imprese c.d. misto.
I Giudici hanno recepito un recente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea (28 aprile 2022 C-642/20) nel quale si sancisce che l'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (“la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”) è in contrasto con il principio di libertà di forme e di organizzazione degli operatori economici (art. 63 della direttiva 2014/24/UE).
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato riguardante un appalto integrato, la totalità dei lavori afferenti alla categoria prevalente è stata assegnata alla mandataria del raggruppamento, mentre le lavorazioni rientranti nelle ulteriori categorie scorporabili sono state ripartite, mediante la creazione di sub-raggruppamenti di natura orizzontale, tra le altre partecipanti al R.T.I., con suddivisione "paritaria" delle quote di esecuzione tra due imprese.
Il Consiglio di Stato, dopo aver confermato che “i requisiti di qualificazione vanno tenuti distinti dalla quota di partecipazione al raggruppamento e dalla quota di esecuzione della prestazione da affidare”, ha stabilito che “una partecipazione in termini paritari (del 50%) delle imprese al raggruppamento temporaneo non implica in alcun modo la mancanza in capo alla capogruppo mandataria (o alle mandanti) dei requisiti di partecipazione ed esecuzione e non può nemmeno comportare l'esclusione del RTI in assenza di una espressa e specifica previsione in tal senso della lex specialis, stante il principio di tassatività delle cause legali che legittimano l'esclusione”.
La giurisprudenza ha ormai ammesso la possibilità, nei raggruppamenti di tipo misto, di suddividere in modo paritario i lavori oggetto di prestazione secondaria, laddove ciò non sia escluso espressamente dalla lex specialis e a condizione che le imprese interessate siano in possesso dei requisiti di partecipazione per l'esecuzione delle prestazioni.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.
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