PERIODICO INFORMATIVO - 10 GENNAIO 2022
News
CONFAPI/ANIEM LAZIO CONTRO IL MAXI BANDO DA 288 MILIONI PER LA MANUTENZIONE STRADALE
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Con una lettera inviata al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e ai vertici dell’Amministrazione capitolina, Confapi Lazio e Aniem Lazio hanno contestato il bando pubblicato lo scorso 3 gennaio per l’affidamento di quattro anni di lavori, servizi e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di Roma e delle altre province del Lazio.
Il bando, dal valore complessivo di 288 milioni, prevede, in particolare, accordi quadro per l’affidamento quadriennale delle prestazioni in cinque lotti, il primo dei quali relativo a Roma Capitale e ai relativi comuni per un valore di 200 milioni.
Nella nota predisposta dall’Associazione si evidenzia come, ancora una volta, sia stata confermata la volontà di accorpare interventi, di procedere a maxi appalti, di evitare gare che avrebbero consentito un coinvolgimento aperto e concorrenziale degli operatori economici. Ciò senza alcuna ragionevole motivazione tecnica ed economica, contraddicendo anche quanto dichiarato nella recentissima campagna elettorale a tutela del sistema imprenditoriale del territorio.
L’inevitabile conseguenza – ha denunciato l’Associazione – sarà quella di favorire aggregazioni innaturali e improvvisate, la rincorsa a estemporanei contratti di avvalimento, soprattutto per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario.
Nel contestare pertanto l’appalto, l’Amministrazione di Roma Capitale è stata sollecitata a riconsiderare la scelta effettuata e ad avviare una fattiva ed urgente interlocuzione con i sistemi di rappresentanza imprenditoriale.
LEGGE BILANCIO 2022: LE MISURE DEFINITIVE SUI BONUS
FISCO
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n.234), entrata in vigore il 1°gennaio, contenente, fra l’altro, le misure sui bonus edilizi.
Per quanto riguarda il superbonus 110%, per i lavori effettuati dai condomìni e per gli immobili da 2 a 4 unità, viene stabilita la proroga fino al termine del 2023 ed una successiva riduzione dell’agevolazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per le villette, invece, la proroga viene fissata fino al 31 dicembre 2022, ma a condizione che almeno il 30% dell’intervento complessivo agevolato sia stato realizzato entro il 30 giugno 2022.
Con la nuova legge di Bilancio 2022 tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti.
Gli Iacp, enti assimilati e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa potranno fruire del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro giugno 2023 abbiano completato almeno il 60% degli interventi.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari.
Per il sismabonus applicato a tutti i Comuni (zone 1,2 e 3) relativo a condomini e mini condomini la scadenza per la detrazione del 110% passa al 31 dicembre 2023, per poi diventare decrescente al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Confermata la proroga del bonus facciate al 60% fino al 31 dicembre 2022. Ecobonus e bonus casa ordinario e confermati fino al 31 dicembre 2024.
Nei giorni scorsi, Enea ha aggiornato i dati sul numero di asseverazioni depositate e sull’ammontare degli investimenti che evidenziano un’ulteriore significativa crescita del superbonus nello scorso mese di dicembre.
2021 |
N. di asseverazioni |
Differenza |
Agosto |
37.128 |
- |
Settembre |
46.195 |
9.067 |
Ottobre |
57.664 |
11.469 |
Novembre |
69.390 |
11.726 |
Dicembre |
95.718 |
26.328 |
2021 |
Totale investimenti ammessi a detrazione |
Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione |
Agosto |
5.685.136.399,19 |
3.910.461.424,26 |
Settembre |
7.495.428.322,63 |
5.114.321.404,08 |
Ottobre |
9.741.463.273,79 |
6.728.037.844,94 |
Novembre |
11.936.000.616,14 |
8.277.198.179,24 |
Dicembre |
16.204.348.017,13 |
11.181.415.615,10 |
APPROVATA LA LEGGE EUROPEA: LA SOGLIA DELLE IRREGOLARITA’ FISCALI PER L’ESCLUSIONE SALE A 35.000 EURO
CONTRATTI PUBBLICI
La Camera ha definitivamente approvato la legge europea che contiene le “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.
La nuova legge contiene all’art. 10 una norma che interessa le gare d’appalto e, in particolare, i motivi di esclusione, prevedendo l'innalzamento da 5.000 a 35.000 euro della soglia di rilevanza delle irregolarità fiscali non definitive contestabili in sede di gara
Secondo la disposizione “Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ……… da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.
ISPETTORATO LAVORO E MINISTERO: NUOVE INDICAZIONI SU SUBAPPALTO E SICUREZZA NEI CANTIERI
CONTRATTI PUBBLICI
Due distinti provvedimenti, uno dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’altro del Ministero Infrastrutture, forniscono nuove indicazioni in materia di gestione della sicurezza nei cantieri.
L’Ispettorato del Lavoro ha precisato che, al fine di dare una corretta interpretazione ed attuazione delle novità normative introdotte dalla legge sulla governance del Pnrr (Legge n.108/2021), il subappaltatore deve applicare lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale.
La legge, infatti, ha modificato il Codice dei Contratti (comma 14 dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016) stabilendo che il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
L’Ispettorato ha precisato che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni deve essere applicato il contratto nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Con un atto di indirizzo firmato nei giorni scorsi, il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini ha sollecitato le stazioni appaltanti a verificare il rispetto delle norme e dei protocolli in materia di sicurezza del lavoro.
Viene richiesto, in particolare, che nei documenti di gara venga specificato il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni, e venga verificato, in fase di esecuzione dell’appalto, l’applicazione del “Durc di Congruità” e, prima di autorizzare il ricorso al subappalto in esecuzione dei lavori, il rispetto delle disposizioni sulla parità di trattamento economico e normativo.
IMMOBILI PUBBLICI DISMESSI AI PRIVATI: OFFERTE ENTRO MAGGIO
RIQUALIFICAZIONE
Scade il 19 maggio p.v. il termine per presentare le offerte all’Agenzia del Demanio sui 22 immobili di proprietà dello Stato individuati per essere affidati in concessione/locazione (ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/2001) per la loro riqualificazione e valorizzazione economica, sociale, culturale e turistica.
Tra i beni individuati, è collocata nel Lazio l’ex Dogana di Torre Di Badino, a Terracina (LT).
Sul sito dell’Agenzia (Sezione Gare e Aste su www.agenziademanio.it) sono pubblicati i bandi integrali ed una scheda di sintesi; c’è tempo fino alle ore 12.00 del 19 maggio 2022 per presentare l’offerta. I beni saranno affidati ai privati per un periodo massimo di 50 anni nel corso dei quali dovranno essere recuperati e riutilizzati.
CONSIGLIO DI STATO: SI’ ALL’AVVALIMENTO SOA, MA NECESSARIO CONCRETO TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (21/12/2021, n.8486) ribadisce l’ammissibilità dell’avvalimento dell’attestazione Soa, purché la messa a disposizione del requisito non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto.
Secondo i Giudici, presupposto indispensabile deve essere l’impegno dell’ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo: mezzi, personale, prassi e altri elementi aziendali qualificanti.
Nel caso specifico preso in esame dal Consiglio di Stato, l’impresa ausiliaria ha dimostrato di aver messo a disposizione l’attestazione Soa, comprensiva del suo apparato organizzativo nella misura necessaria all’esecuzione del contratto. La mancata indicazione del numero e della specifica tipologia di mezzi concretamente messi a disposizione non scalfisce la correttezza dell’avvalimento e degli impegni contrattuali assunti, né viola l’obbligo di determinazione e specificazione “in modo compiuto, esplicito ed esauriente” delle risorse e dei mezzi prestati.
TAR LAZIO: ACCESSO ALL’OFFERTA DEVE ESSERE CONSENTITO SE NECESSARIO PER CITAZIONE IN GIUDIZIO
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (Sentenza n.12861/2021) ha dichiarato che l’istanza di accesso all'offerta, anche se riguarda segreti tecnico/commerciali, deve essere ammessa qualora la documentazione richiesta sia indispensabile per la tutela in giudizio.
Secondo i Giudici “nel previsto bilanciamento tra accesso e riservatezza, l'accesso (alle informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali) è comunque consentito "ai fini della difesa in giudizio" degli interessi vantati dal concorrente in relazione alla procedura di affidamento del contratto pubblico. L'ostensione in tale ipotesi è, quindi, ammessa nei soli limiti della necessità della documentazione richiesta ai fini dell'esercizio della tutela in sede giudiziale”.
Precisano i Giudici che, pur persistendo l’esigenza di “tutelare la ricchezza imprenditoriale degli operatori economici”, l’art. 53 del Codice Contratti ha introdotto una deroga costituita “dalla necessità di assicurare il piano esercizio del proprio diritto di difesa”.
In particolare, il comma 6 dell'articolo 53 ha precisato che rispetto alle “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” è consentito l'accesso “al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
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