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PERIODICO INFORMATIVO - 23 OTTOBRE 2020

notizia

 

APPROVATO DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2021 

#ECONOMIA 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 ottobre us, ha approvato il disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento, trasmesso alla Commissione europea, prevede, in particolare:

  • il prolungamento della Cig COVID, gratuita per chi ha registrato perdite oltre una determinata soglia, con lo stesso meccanismo già previsto;
  • risorse aggiuntive (1,8 miliardi) per portare a regime il taglio del cuneo fiscale per i redditi superiori a 28.000 euro;
  • azzeramento dei contributi per tre anni per le assunzioni dei giovani fino ai 35 anni di età;
  • sostegno alla fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e proroga per il 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione;
  • misure a sostegno dell'economia con un fondo da 4 miliardi di euro un supporto dei settori maggiormente colpiti durante l'emergenza COVID, la proroga della moratoria sui mutui, la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE, la proroga delle misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese, un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro.

 

AGENZIA ENTRATE: VIENI A CALCOLARE LA PERDITA DI FATTURATO 

#ECONOMIA 

Con una risposta fornita nei giorni scorsi ad un'impresa edile, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo della riduzione del fatturato ai fini dell'accesso ai finanziamenti per la crisi relativa all'emergenza Covid-19.

In particolare, l'impresa aveva emesso, in data 15 maggio 2019, una fattura differita facente riferimento ad uno stato avanzamento lavori al 30 aprile 2019; conseguentemente, ha chiesto se tale fattura potrebbe essere considerata nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019: il fatturato di aprile 2019 sarebbe così risultato più alto e, comparandolo con quello di aprile 2020, avrebbe potuto dimostrare il calo e ottenere il contributo.

L'agenzia ha ribadito che i dati da prendere come riferimento è quella dell'effettuazione dell'operazione: ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, l'impresa non può considerare il fatturato relativo al mese di maggio 2019, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso faccia riferimento alla quota di lavori relativi al mese di aprile 2019. 

 

LE NUOVE PROROGHE ALLA RISCOSSIONE ESATTORIALE 

#FISCO 

Il  Decreto  legge  n. 129 /2020 , Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre  2020 , recante " Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale ", ha differito al 31 dicembre  2020  il termine di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre  2020  dal " Decreto  Agosto".

Viene, inoltre, differito di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2021 e prorogati di 2 anni i termini per notificare gli atti in scadenza nel 2020.

Il provvedimento, in particolare, prevede, sino al 31 dicembre 2020:

  • la sospensione dei versamenti ( da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 )
    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
    • avvisi di addebito emessi dall'INPS;
    • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
    • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali;
  • la decadenza dal beneficio della rateazione , in caso di mancato pagamento di 10 rate anziché di 5, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 ed ai di accoglimento riferiti a richieste presentate fino al 31 dicembre 2020;
  • la sospensione degli accordi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché un titolo di pensione, o di assegni di quiescenza.
    Con riferimento ai relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione viene inoltre stabilita, per la notifica delle cartelle di pagamento:
  • la proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021;
  • la proroga di 2 anni dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza a fine anno.

SUPERBONUS 110% : LA CHECK-LIST PER IL VISTO DI CONFORMITA '

#FISCO 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e gli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato la check-list dell'allegata relativa ai documenti da produrre per ottenere il visto di conformità, utili e gli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente al Superbonus 110% (il visto non è necessario per coloro che decidono di mantenere la detrazione). Nella check-list sono sintetizzati i controlli che i professionisti abilitati sono chiamati a effettuare per il corretto rilascio dell'attestazione di conformità.

Il  visto di conformità, previsto dall'art.119, comma 11 del DL 34/2020,  deve essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio che devono verificare  la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.

Il documento allegato contiene due check-list, una relativa agli interventi di efficienza energetica, l'altro ai lavori di messa in sicurezza antisismica: la certificazione potrà essere rilasciata a fine lavori o in occasione degli stati di avanzamento lavori, che non possono essere più di due per ciascun intervento (ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento complessivo), per entrambe le tipologie di intervento occorre indicare i dati catastali dell'immobile, a quale titolo si possiede l'immobile, autocertificare che l ' immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, presentare copia della Cila o della Scia, autocertificare i dati di inizio dei lavori, presentare l'APE pre e post-intervento. 

 

MIT: SOTTOSOGLIA POSSIBILI ANCHE LE PROCEDURE ORDINARIE 

#CONTRATTI PUBBLICI 

Il Ministero delle Infrastrutture, rispondendo ad uno specifico quesito, ha ribadito la possibilità per gli appalti sottosoglia di utilizzare sia le procedure semplificate introdotte con il decreto semplificazione (DL n.76 / 2020 convertito nella legge 120/2020) che le procedure ordinarie, purché siano rispettati i termini contingentati di aggiudicazione dell'appalto.

In particolare, relativamente alle recenti procedure semplificate, il Ministero precisa che “ non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilancio gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, una condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.Gli affidamenti possono avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e possono essere utilizzati le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso,  si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione ”.

 

RATING DI LEGALITA ': PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO 

#CONTRATTI PUBBLICI 

E 'stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre us il nuovo regolamento attuativo sul rating di legalità (Delibera Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 luglio 2020). Ricordiamo che il rating di legalità è una certificazione volontaria che attesta il rispetto delle norme antimafia e anticorruzione.

L'attribuzione del rating deve essere richiesta all'Anac dalle imprese con un fatturato minimo di 2 milioni di euro, con sede operativa in Italia e che risulta iscritte, da almeno due anni, nel registro delle imprese o, con il nuovo Regolamento, nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

In base ai requisiti posseduti dall'impresa conformi a quelli indicati nel regolamento, l'Anac rilascia  da una a tre “stellette”  ed inserisce l'impresa in un elenco in cui sono indicati i punteggi, ma anche eventuali sospensioni o revoche. Tra le modifiche sopravvenute, si segnala che vengono ricompresi tra i soggetti rilevanti, ai fini della verifica di legalità, anche gli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede l'istituto. Inoltre, tra i reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating, si aggiungono quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta fraudolenta.

Il rating di legalità, che ha una durata di due anni dal rilascio, consente l'accesso ad una serie di agevolazioni finalizzate all'assegnazione di finanziamenti pubblici, alla riduzione dei tempi di istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti bancari nonché alla riduzione della garanzia fideiussoria.

L'Autorità pubblica e mantiene aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangono nell'elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi. 

 

I CRITERI A BASE D'ASTA DEVONO ESSERE VERIFICABILI DALLE IMPRESE 

#GIURISPRUDENZA 

La documentazione dell'appalto deve contenere accurata analiticità dei “ singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore ”, non essendo sufficiente “ una generica e sintetica indicazione del corrispettivo ”. Il Consiglio di Stato (Sentenza n.5634 / 2020), in disaccordo con la sentenza di primo grado, intervenendo su un affidamento di servizi di trasporto, ha inequivocabilmente il principio secondo il quale i concorrenti devono essere sempre in grado di poter verificare le modalità di determinazione del prezzo d'appalto.

L'impresa appellante aveva contestato che l'importo a base di gara era stato quantificato " sulla base di dati erronei e incompleti, tali da rendere l'appalto non remunerativo, e che, inoltre, la lex specialis di gara contenesse talune clausole equivoche ed indeterminate, le quali, perciò, non consentito di formulare un'offerta tecnica attendibile ”.

Il Consiglio di Stato ha accolto i rilievi dell'Azienda rilevando, fra l'altro, che l'importo a base di gara era stato determinato sulla base di costi storici attinenti al 2018 ed ha evidenziato come sia sempre “ necessario che la determinazione della base d'asta sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza ”.

Il nuovo codice degli appalti - hanno ricordato i giudici - impone alle stazioni appaltanti di garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del contraente (v. Art. 97 del d.lgs. 50/2016 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara e ciò che richiede, evidentemente, criteri oggettivi e verificabili. 

 

TAR LOMBARDIA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SPROPORZIONATI E PENALIZZANTI PER LE PMI 

#GIURISPRUDENZA 

Una sentenza del Tar Lombardia (13/10/2020 n.1895) si è espressa su un bando di gara per l'affidamento di un servizio nel quale tra i requisiti era stata inserita la presenza in organico di un numero minimo di dipendenti a tempo indeterminato.

I Giudici hanno anzitutto bello l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione, realizzato per uno scrupolo comprensibile e per evitare eventuali eccezioni difensive di controparte, " non costituite acquiescenza al bando e non priva la società istante della legittimazione o dell'interesse ad agire ".

Il Tar ha condiviso le argomentazioni della società che ha proposto ricorso, anzitutto, perché il requisito " sarebbe illogico e sproporzionato, tale da limitare illegittimamente la concorrenza e la partecipazione alle gare ". Infatti, prosegue ancora il Tar, " le capacità tecniche e professionali da richiedersi ai partecipanti alle gare pubbliche devono essere attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, in quanto deve essere tenuto presente l'interesse pubblico alla massima partecipazione alle gareNel codice dei contratti pubblici, infatti, si evidenzia tra i principi cardine, quello di garantire la libera concorrenza e non discriminare i partecipanti con requisiti assurdi, soprattutto quelli che potrebbero escludere le micro-imprese a favore delle piccole e medie imprese specifiche. , appare assurda la richiesta fatta nel bando di gara, visto che il comune ha comunque 5 mila abitanti e " non paiono sussistere particolari condizioni di difficoltà tecnica nell'esecuzione della concessione ". 

 

BANDO DI GARA NON PUO 'IMPEDIRE AVVALIMENTO SOA 

#GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.22 del 16 ottobre 2020) ha ritenuto nulla la clausola del bando di gara che impedisce l'avvalimento della qualificazione Soa. La nullità comporta che non vi sia “ alcun onere per le imprese partecipanti alla gara di impugnare (entro l'ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi" inefficace "ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente "

Secondo i Giudici “ deve essere consentito alle imprese, sprovviste dei requisiti tecnici e, nel caso di specie, dell'attestazione Soa, di poter partecipare alla gara attraverso l'istituto dell'avvalimento, altrimenti le piccole e medie imprese si troverebbero nell'impossibilità di partecipare e quindi di concorrere per acquisire appalti di lavori pubblici " Il Consiglio di Stato evidenzia come la normativa vigente e la giurisprudenza consentano" ora l'avvalimento delle certificazioni di qualità e, in particolare, delle attestazioni Soa, poiché riconosce che anche la certificazione di qualità è un requisito speciale di natura tecnico-organizzativa, come tale suscettibile di avvalimento, in quanto il contenuto dell'attestazione concerne il sistema gestionale dell'azienda e l'efficacia del suo processo operativo ". Ricordano, tuttavia, i Giudici che" per evitare che l'avvalimento dell'attestazione Soa …….divenga in concreto un mezzo per eludere il rigoroso sistema di qualificazione nel settore dei lavori pubblici, la giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte ribadito che l'avvalimento dell'attestazione Soa è consentito ad una duplice condizione: a) che oggetto della messa a disposizione sia l'intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione Soa; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile ".

 

Doc. Commercialisti Superbonus 110%

 

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno "sportello qualificazione" che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un'eventuale attestazione per il funzionamento nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente le imprese, è stato anche definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA spa, Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate e approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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