PERIODICO INFORMATIVO - 31 LUGLIO 2020
News
FISCO
FIRMATI DAL MISE I DECRETI ATTUATIVI SUL SUPER BONUS 110%
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha concluso l’iter di approvazione dei due decreti attuativi previsti dal D.L. Rilancio relativi, rispettivamente, ai requisiti tecnici ed alle asseverazioni dei lavori per l’accesso al superbonus 110%.
Particolarmente atteso il primo decreto (che necessita comunque ancora di altri passaggi istituzionali prima della pubblicazione in Gazzetta) che definisce, in particolare:
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Tra le novità, emerge la scelta di ricomprendere nella detrazione anche gli infissi esterni e le porte interne che contribuiscono a rendere gli immobili più efficienti dal punto di vista energetico. In relazione al rischio che il meccanismo possa generare aumenti di costo, il Ministro Patuanelli, nel corso dell’audizione parlamentare svoltasi lo scorso 29 luglio, ha garantito che sarà verificata la corrispondenza dei prezzi a determinati parametri; a tale riguardo, il decreto prevede massimali di costo e controlli a campione. Potranno essere utilizzati i prezzari regionali o quello edito da Dei – Tipografia del Genio Civile, ma qualora i prezzari non sia utilizzabili sarà il tecnico abilitato a dover elaborare un elenco dei costi in modo analitico.
Lo schema di decreto sulle asseverazioni prevede, inoltre, che le asseverazioni potranno avvenire a fine lavori o in corso d'opera, a condizione che sia stato ultimato almeno il 30% dell’intervento: nel decreto saranno previsti i due moduli-tipo, uno per i lavori già conclusi e uno per lo stato di avanzamento lavori. Il Ministro ha precisato, inoltre, che i costi per l’asseverazione e per i due Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere prima e dopo i lavori sono detraibili ed i compensi andranno calcolati sulla base del Decreto Parametri (DM 17 Giugno 2016).
LAVORI PUBBLICI
IN SENATO AVVIATO L’ITER DI CONVERSIONE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI
E’ stato avviato dalle Commissioni del Senato I (affari costituzionali) e VIII (lavori pubblici) l’iter di conversione in legge del decreto semplificazioni. Dopo il ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto anche le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, si procederà ad acquisire i pareri delle altre commissioni parlamentari coinvolte ed all’esame delle proposte di emendamento. Nel corso delle audizioni sono emerse forti critiche, in particolare, sulle misure relative agli affidamenti degli appalti che determinano una sostanziale chiusura del mercato e della concorrenza.
Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 14 settembre p.v.
L’intenzione della maggioranza sembra essere comunque quella di non modificare gli articoli 1 e 2 del decreto, che riguardano gli affidamenti sotto e sopra soglia, ma di apportare ulteriori semplificazioni nella procedura del project financing, del partenariato pubblico-privato e nella disciplina sulla procedura della valutazione di impatto ambientale.
EUROPA
PUBBLICATA LA DECISIONE SULLO SPLIT PAYMENT: PROROGA AL 30/6/2023
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Europea del 28 luglio u.s. la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza la proroga del meccanismo del cd. split payment fino al 30 giugno 2023.
Il meccanismo riguarda le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e degli altri enti e società (secondo quanto previsto dall’art.17-ter del DPR 633/1972). All’art. 1 del provvedimento viene anche previsto che “Entro il 30 settembre 2021 l’Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati ………. e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione include un elenco delle varie misure attuate con relativa data di entrata in vigore”.
GIURISPRUDENZA
CASSAZIONE: CAPPOTTO TERMICO E RISPETTO DELLA DISTANZA TRA EDIFICI
Con la sentenza n.15698 del 23 luglio scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema relativo alla compatibilità tra realizzazione del cappotto termico e rispetto delle distanze con gli edifici confinanti, tema attualissimo alla luce dell’introduzione del recente super bonus 110%,
Nel caso specifico, un condominio aveva impugnato una sentenza della Corte di Appello che aveva accolto la richiesta di due condomini proprietari di un terrazzo avverso la realizzazione di un cappotto: secondo i proprietari del terrazzo, l’opera (con uno spessore di 10 centimetri), aveva causato uno sconfinamento nella loro proprietà, mentre il rappresentante del condominio aveva invece sottolineato come il cappotto termico si trovasse ad un metro di altezza dal piano di calpestio del terrazzo, che rimaneva quindi libero. Sulla facciata del condominio era inoltre presente, in precedenza, una tubazione e, pertanto, la nuova sporgenza non avrebbe procurato alcun danno ai proprietari del terrazzo.
I giudici hanno richiamato il contenuto dell’art. 840 del Codice Civile secondo il quale "il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle”. In sostanza, se il cappotto termico è realizzato ad una altezza tale da non provocare danno o disturbo ai proprietari del terrazzo, i lavori devono essere considerati legittimi e sarà eventualmente onere dei proprietari del terrazzo dimostrare la presenza di un eventuale danno (immediato o futuro) causato dall’intervento (es. la sporgenza del cappotto potrebbe precludere ai proprietari la possibilità di realizzare, in un secondo momento, una sopraelevazione). Nel caso in esame. il cappotto, secondo le valutazioni dei giudici, non avrebbe arrecato alcun danno ai proprietari del terrazzo e sono state quindi respinte le richieste dei proprietari del terrazzo vicino
SUBAPPALTO: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA INDICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Con la Sentenza n.4832 del 28 luglio u.s., il Consiglio di Stato, contraddicendo la decisione di primo grado del Tar Lazio ed accogliendo l’appello dell’impresa originariamente aggiudicataria, ha confermato le valutazioni della Corte di Giustizia U.E. in tema di subappalto.
La Corte Europea, con una sentenza del novembre 2019, aveva sancito, fra l’altro, l’inammissibilità di una normativa nazionale che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; era stato altresì criticato il limite del 20%, quale ribasso massimo praticabile al subappaltatore sui prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
Non risulta quindi applicabile, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina di cui all’art. 118 del Codice dei Contratti.
E’ possibile ora che la conversione in legge del decreto semplificazioni possa essere la sede per rivedere la disciplina in coerenza con le indicazioni europee e giurisprudenziali. Ricordiamo che sulla questione si era pronunciata anche l’Anac che aveva auspicato una “opportuna compensazione” tra le esigenze di flessibilità imprenditoriale riconosciute a livello europeo e le esigenze nazionali di sicurezza pubblica, ritenendo che queste ultime rimangono impregiudicate nonostante il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea.
CONSIGLIO DI STATO: LA FALSITA’ DELLE DICHIARAZIONI NON PUO’ ESSERE MERAMENTE COLPOSA
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza del 21/07/2020 n. 4660, ha precisato che, ai fini della rilevanza della falsità delle dichiarazioni, deve sussistere un comportamento doloso.
Secondo i Giudici, deve emergere un comportamento potenzialmente in grado di incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, che, ne caso esaminato, aveva al contrario tutti gli elementi per valutare se l’adempimento dichiarato fosse corretto o meno. Da qui si desume come non si sia in presenza di una “falsa dichiarazione”. Del resto questo Consiglio (Cons. St., 12 maggio 2020, n. 2976) ha già avuto modo di precisare che “in tema di false dichiarazioni rese dall’operatore economico nell’ambito delle gare di appalto, va precisato che il concetto di “falso”, nell’ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso”.
ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PER VIZI OFFERTA: SI DEVE PROCEDERE ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Due sentenze dei Tribunali Amministrativi (Tar Abruzzo del 24 giugno e Tar Lazio del’1° luglio) stabiliscono che in caso di annullamento dell’aggiudicazione per vizi dell’offerta o per violazione della rotazione, il rup deve procedere allo scorrimento della graduatoria e conseguente affidamento al secondo classificato.
Tale conclusione viene motivata in considerazione “dell'effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del buon andamento della P.A.” (Tar Abruzzo). Il caso riguardava l’esclusione di un’offerta anomala dell'impresa aggiudicataria; secondo i Giudici “la stazione appaltante non ha affatto l'obbligo di rinnovare l'intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall'Amministrazione”.
Il Tar Lazio si è invece occupato di una procedura negoziata nella quale il Rup aveva invitato tutti gli operatori presenti nell'albo interno della stazione appaltante, senza rispettare il principio di rotazione. Il Tar non ha accolto le giustificazioni del rup che sosteneva come proprio l’invito di tutti gli operatori iscritti all’albo configurasse, di fatto, una procedura aperta, interpretazione non accolta vista la partecipazione comunque limitata degli operatori.
Anche in questa ipotesi “è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato, rispetto al quale non è stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo giudizio alcuna idonea causa ostativa”.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.
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