PERIODICO INFORMATIVO - 24 LUGLIO 2020
News
FISCO
LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SUPERBONUS 110%
E’ stata pubblicata venerdì scorso l’attesa guida dell’Agenzia delle Entrate sull’accesso al superbonus 110% relativo alle spese sostenute, in particolare, per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
Il documento offre una guida completa sull’oggetto della detrazione, sulla cumulabilità con altre agevolazioni fiscali, sulla tipologia degli interventi ricompresi nel bonus (interventi principali/trainanti e interventi aggiunti/trainati), sulle possibilità di cessione o sconto, sui controlli dell’Agenzia e sugli adempimenti burocratici necessari.
La Guida si conclude con l’esame di casi pratici e faq.
AGENZIA ENTRATE: CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO PER SUPERBONUS
Sempre sul tema del superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, nei giorni scorsi, ad un quesito relativo alla cessione del credito a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici.
L’Agenzia ha precisato che possono optare per la cessione del credito d'imposta relativo al superbonus 110% tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili, compresi coloro che aderiscono al regime forfettario.
Considerate le finalità dell’agevolazione, infatti, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef, in quanto assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa imposta, come il “forfettario”: la cessione del credito è stata prevista – sottolinea l’Agenzia – proprio per incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione.
LAVORI PUBBLICI
ANAC: ADEGUARE I CONTRATTI ALLE MISURE ANTI COVID
Un atto di segnalazione dell’Anac inviato a Governo e Parlamento sollecita “l’adozione di specifiche misure volte a consentire la modifica dell’oggetto del contratto, nella fase antecedente all’esecuzione, ai fini del relativo adeguamento alle misure anti-contagio vigenti”.
L’Autorità richiama i Protocolli di sicurezza sottoscritti nel marzo scorso per l’attuazione dei quali è stata segnalata l'assenza di uno specifico strumento che consenta di adeguare tempestivamente i contratti, considerato che il Codice Appalti prevede modifiche solo nella fase esecutiva.
A tale fine la stessa Autorità ipotizza le seguenti soluzioni:
- Nel caso in cui sia in corso la fase di progettazione o la stessa debba essere ancora avviata, la progettazione può essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto con l’introduzione di una clausola analoga a quella prevista all’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, “al fine di rivedere l’importo da corrispondere all’aggiudicatario dei servizi di progettazione”.
- Per le procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato e per le procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte, analogamente a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, si potrebbe intervenire “mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità”.
- Per le procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta ed è stata avviata la fase di valutazione e per le procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare, si può prevedere l’estensione dell’applicazione dell’articolo 106 per circostanze impreviste oppure modifica contrattuale entro un determinato importo.
EMERGENZA COVID NEI CANTIERI: CONFERENZA REGIONI E PROVINCE APPROVA LINEE SICUREZZA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il contributo tecnico di Itaca, ha approvato le “linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19”.
Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere: una prima parte, ricognitiva, contiene le indicazioni da adottare nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa ed una seconda parte riporta un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utili anche per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.
Il documento prevede che il Coordinatore della Sicurezza, di concerto con il Direttore dei Lavori ed il Responsabile dei Lavori, predisponga l’aggiornamento dei “costi della sicurezza” coerentemente al proprio PSC ed attenendosi alle indicazioni delle Linee Guida utilizzando voci di capitolato che potranno essere presenti all’interno dei singoli prezzari di riferimento per l’Ente Pubblico, o mediante la predisposizione dell’analisi del nuovo prezzo qualora non presente nel prezzario di riferimento.
Sempre in relazione agli oneri economici, viene chiarito che qualora le maggiori spese sostenute dall’impresa siano ricomprese all’interno della voce “oneri della sicurezza”, l’Ente Pubblico non dovrà quantificare alcun importo dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali; limitatamente alla fase emergenziale, solo per le lavorazioni che saranno eseguite mettendo in atto una necessaria riorganizzazione di cantiere indispensabile ed unica possibilità per evitare il contagio da Covid-19, potrà essere valutato, nelle sedi competenti, la possibilità di riconoscere un aumento delle spese generali in un range tra lo 0,5% ed il 4%, comunque tenendo in conto che il DPR 207/2010 fissa un tetto massimo del 17%.
CONSEGNATA DALLA COMMISSIONE DI ESPERTI LA BOZZA FINALE DEL REGOLAMENTO UNICO DEL CODICE CONTRATTI
La Commissione ministeriale composta da 13 esperti e presieduta da Raffaele Greco, ha ultimato i suoi lavori ed ha consegnato al Ministero delle infrastrutture la bozza finale (datata 16 luglio) del nuovo Regolamento unico del Codice dei contratti costituita da 314 articoli, suddivisi in 7 parti.
Si tratta di un provvedimento certamente rilevante per gli operatori del settore chiamato a regolamentare, fra l’altro, aspetti importanti quali il sistema di qualificazione, le procedure di affidamento, i compiti del Rup, il collaudo, i lavori sui beni culturali. Nonostante la lunga attesa, tuttavia, (il testo doveva essere pronto a dicembre scorso), il provvedimento non risulta conforme all’attuale testo del Codice che, come noto, è stato recentemente modificato dal Decreto Semplificazioni (D.L. n.76 del 16 luglio 2020).
Sarà quindi necessario verificare la conversione in legge del decreto ed adeguare la bozza di Regolamento alla definitiva versione del Codice.
MERCATO
ROMA: APPALTO DA 355 MILIONI DI ASTRAL PER AFFIDAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Europea del 21 luglio u.s. l’avviso di gara indetto da Astral s.p.a. per l'affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del comune di Roma capitale.
La gara (valore stimato di 355 milioni) prevede l’affidamento, con accordo quadro, dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, all'interno del comune di Roma Capitale, suddivisi in lotti relativi alle seguenti tipologie:
- costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie;
- condotte idriche e fognarie;
- costruzione di impianti di depurazione delle acque residue;
- manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
- segnaletica stradale;
- lavori di superficie.
Per ognuna delle seguenti specializzazioni viene richiesta la relativa qualificazione.
ANAS: PAVIMENTAZIONE STRADALE CENTRO ITALIA, BANDO PER 5 LOTTI
L'Anas ha pubblicato un appalto da 150 milioni di euro in cinque lotti, ciascuno per 30 milioni, per “lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade” nel Lazio, Toscana, Marche e Umbria (30 settembre p.v. è il termine fissato per le offerte). L’Avviso di gara, pubblicato il 21 luglio u.s., prevede un accordo quadro - con procedura aperta - per una durata contrattuale di quattro anni, aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla qualità tecnica (fino a 80 punti su 100) e all'offerta economica (fino a 20 punti su 100).
GIURISPRUDENZA
NON AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO NELL’OEPV
La Sezione Seconda del TAR Lazio, con sentenza n.8462 del 20 luglio u.s., ha respinto il ricorso di un’impresa che era stata esclusa dalla stazione appaltante, in una gara con offerta economicamente più vantaggiosa, per aver presentato un’offerta economica con un prezzo unitario superiore alla base d’asta unitaria fissata.
A supporto del procedimento di esclusione, la stazione appaltante aveva rilevato che “la natura dell’appalto, a misura e non a corpo, in forza della quale un’offerta che superi gli importi unitari a base d’asta, oltre a violare la par condicio tra i concorrenti, renderebbe la medesima offerta ancora meno conveniente rispetto a quelle che invece sono state formulate in ossequio alla lex specialis di gara”.
I Giudici hanno richiamato, in particolare, l’art. 59, al comma 4, lett. c) del Codice dei contratti che, nell’esplicitare il principio del divieto in aumento delle offerte, prevede che “sono considerate inammissibili le offerte […] il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto”.
Nel caso oggetto della disputa, la lex specialis di gara precisava che "sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo totale a base d’asta e i relativi importi parziali a base d'asta".
Il TAR ha rilevato, peraltro, come la mancata previsione dell’esclusione dell’offerta in aumento in modo espresso o formale nel bando di gara non sia dirimente al fine di ritenere violato il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti.
Determinata la soglia massima di offerta, i concorrenti sono consapevoli che non saranno presi in considerazione in relazione a quella specifica prestazione o servizio offerte che presentano un costo superiore a quello di soglia massima.
Proprio nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove la componente tecnica assume un peso relativo maggiore rispetto a quella economica, il valore tecnico del “prodotto” è strettamente parametrato al prezzo offerto. Il rigoroso rispetto della soglia massima di offerta, che l’amministrazione può decidere di porre “a base di gara”, consente che il confronto concorrenziale si svolga in modo effettivo ed imparziale; diversamente, il superamento della soglia si risolve nella inesorabile violazione del principio di imparzialità e di tutela della par condicio, alterando di fatto il confronto concorrenziale “sui profili tecnici” dell’offerta oppure favorendo comportamenti opportunistici dei concorrenti che potrebbero fare affidamento su condotte amministrative non rispettose degli auto-vincoli posti in gara oppure ancora agevolando comportamenti ondivaghi della commissione esaminatrice destinati a refluire in esiti difformi tra loro.
CONSIGLIO DI STATO: NO ALL’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE CHE INDICA “ZERO” COME ONERI DELLA SICUREZZA
Pronunciandosi su un bando della Consip il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 4431/2020 (IV Sezione), pubblicata il 10 luglio u.s. – ha sostenuto che l'indicazione degli oneri interni per la sicurezza pari a zero non può comportare l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento di contratti pubblici.
La motivazione di tale conclusione sta nella disciplina legislativa che non impone di quantificare gli oneri in una misura minima: l'obbligo di indicare i costi di sicurezza, pertanto, può ritenersi adempiuto qualunque sia l'importo a tale titolo indicato, anche se si tratta di un importo negativo, nel senso che il concorrente dichiari di dover sostenere nessuna spesa per questa voce.
L'ammontare degli oneri di sicurezza, peraltro, è variabile, essendo condizionato sia dalle specifiche caratteristiche dell’appalto che dall'organizzazione aziendale. Deve ritenersi, pertanto che l’obbligo di indicazione prescritto dall'art. 95 del codice degli appalti, debba consistere esclusivamente nel dovere di specificare i costi che il concorrente ritiene di dover sostenere a tale titolo.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.
|