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PERIODICO INFORMATIVO - 13 SETTEMBRE 2019

News


Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte.

Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911

 

LAVORI PUBBLICI

IN GAZZETTA LE MODIFICHE AL DECRETO CRESCITA CON IL FONDO SALVA OPERE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 Settembre il Decreto Legge n.101 contenente alcune modifiche al “Decreto Crescita” tra le quali l’agevolazione che permette l’accesso di aziende edili in crisi al fondo salva opere. Il fondo è finalizzato a tutelare i crediti delle imprese creditrici in caso di crisi aziendali del soggetto contraente (appaltatore, contraente generale) e viene alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Le risorse 2019-2020 ammontano ad un totale di 45,5 milioni e vengono destinate a soddisfare fino al 70% dei crediti insoluti di subappaltatori, subaffidatari e subfornitori nei confronti dell’appaltatore. Per accedere al pagamento, i soggetti interessati dovranno condividere con l’amministrazione aggiudicatrice la documentazione attestante la presenza e l’ammontare del credito.

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto estendono l’accesso al fondo, oltre ai soggetti affidatari, anche ai subappaltatori, subaffidatari e subfornitori, aggiungendo che “L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non é ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Al fine di dare piena operatività alla misura, manca ancora il Decreto attuativo (di competenza congiunta del Ministero Infrastrutture e Ministero dell’Economia), il cui termine di pubblicazione era stato previsto per la fine di luglio scorso, che dovrà disciplinare i criteri di assegnazione delle risorse.

DELIBERA ANAC: REQUISITI PER APPALTI SOTTO 150.000 EURO DEVONO ESSERE POSSEDUTI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Nelle settimane scorse l’Anac, su richiesta congiunta di stazione appaltante ed impresa, è intervenuta sul delicato tema della dimostrazione dei requisiti nei micro appalti (di importo inferiore a 150.000 euro) per i quali non è richiesto il possesso dell’attestazione Soa.

La questione specifica presa in esame dall’Autorità riguardava un’impresa che aveva realizzato i lavori analoghi richiesti nel bando, ma aveva potuto presentare il relativo certificato lavori solo successivamente alla presentazione del bando, certificato, peraltro, relativo a categoria (OG3) diversa da quella indicata nel bando (OG8).

La domanda formulata all’Autorità era pertanto “se il requisito di cui all’art. 90 comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010 debba intendersi conseguito all’atto dell’effettiva ultimazione dei lavori o all’atto dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e se il Rup della stazione appaltante possa entrare nel merito della declaratoria della categoria delle lavorazioni eseguite e attestate in un precedente CEL, emesso da un’altra amministrazione, scorporando le attività che tecnicamente e oggettivamente rientrano in un’altra categoria.”

Nella delibera dell’Anac (n.681 depositata il 25 luglio u.s.) si precisa che  “l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori, poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori. «In ultimo, allora, il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori» (sentenza n. 6135 del 28 dicembre 2017)”.

La mancanza del requisito al momento della pubblicazione del bando non consente di essere rimossa con il soccorso istruttorio perché, come noto, “il soccorso istruttorio non può essere attivato al fine di consentire all’operatore economico di dotarsi di un requisito di cui era privo al momento della presentazione dell’offerta, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.”

Più possibilista l’Anac in merito al problema della mancata corrispondenza del CEL alla categoria richiesta nel bando. Viene infatti precisato che rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante esprimere il giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. “Ne consegue che i lavori eseguiti dall’impresa che concorre all’affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000,00 euro non possono che avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che quest’ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro”.

L’Anac, quindi, ha deliberato giusta la scelta della stazione appaltante sul mancato possesso del requisito per presentazione tardiva del CEL, mentre, sulla mancata corrispondenza del certificato alla categoria richiesta, ha ritenuto la deliberazione della stazione appaltante “non conforme alla normativa di settore nella parte in cui ha ritenuto l’operatore economico carente del richiamato requisito ……………senza avere valutato in concreto la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto”.

 

SINDACALE

CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO: OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CCNL EDILE E DELL’ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI

Il 10 Settembre u.s. l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato una circolare trasmessa agli Ispettorati territoriali, Inps, Inail ed a tutti gli organismi preposti al controllo per chiarire le verifiche inerenti alla corretta applicazione dei contratti di lavoro nei cantieri ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.

La circolare, ritenuta necessaria per evitare possibili interpretazioni distorte rispetto a precedenti pronunciamenti, ribadisce l’obbligo di applicazione del contratto del settore edile nei cantieri, sia per la parte economica che normativa.

In particolare, l’Ispettorato, d’intesa con il Ministero del Lavoro, rileva che “in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile (v. ad es. ML interpello n. 56/2008, interpello n. 18/2012, nota prot. n. 10565 del 1° luglio 2015), nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006. Giova infine rammentare che il “rispetto” dei contratti collettivi di cui alla disposizione in oggetto attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.”.

 

GIURISPRUDENZA

CUMULO DEL FATTURATO, REQUISITO DI PARTECIPAZIONE NEGLI APPALTI SUDDIVISI IN LOTTI DA ESEGUIRSI CONTEMPORANEAMENTE.

Il Tar Piemonte, con sentenza n.960 del 27 agosto u.s., ha respinto il ricorso di un’ati che aveva contestato la propria esclusione ritenendo non legittima la previsione della stazione appaltante che aveva richiesto requisiti economico finanziari di importo pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti di maggior rilevanza economica.

ll TAR ha evidenziato che l’art. 83 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) consente di prevedere nel bando il cumulo del fatturato quale requisito di ammissione alla gara, nel caso in cui l’operatore chieda di partecipare all’aggiudicazione di più lotti, a condizione che i medesimi lotti siano “da eseguirsi contemporaneamente”. Tale previsione si configura come requisito di partecipazione e, pertanto, non si tratta di un requisito da verificare solo ex post, nel caso in cui, al termine della procedura, l’operatore risulti effettivamente aggiudicatario dei lotti per cui ha richiesto di partecipare.

Legittima è anche la clausola sul cumulo dei fatturati che prevede l’obbligo della mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria. Secondo i giudici di primo grado, infatti, tale previsione garantisce che l’aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti e tale previsione è anche attualmente codificata all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che "Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono possedere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente".

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure chiamando il n. 3349767911

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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