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DM MEF/MIMIT Obbligo polizze assicurative eventi catastrofali

OBBLIGO DELLE POLIZZE CATASTROFALI

  

DAL 31 MARZO SCATTA L’OBBLIGO DELLE POLIZZE CATASTROFALI: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – D.M. 30 gennaio n.18/2025 - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Come noto, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese con stabile organizzazione in Italia, di stipulare polizze assicurative per coprire i danni a specifici beni aziendali causati da calamità naturali, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo dovrà essere adempiuto entro il 31 marzo 2025 (come previsto dal DL Proroghe Termini 2024 convertito nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025). 

La legge aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. In attuazione di tale previsione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato il D.M. pubblicato in Gazzetta.

Il provvedimento precisa, anzitutto, che il vincolo assicurativo riguarda tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono esclusi i professionisti) e che i beni assicurabili sono quelli iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali: terreni, fabbricati (inclusi impianti, strutture fisse e opere murarie), impianti e macchinari (inclusi sistemi a controllo numerico), attrezzature industriali e commerciali.

Sono coperti dalle polizze eventi quali alluvione, inondazione ed esondazione, sisma, (purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti), frana. Non sono coperti i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo, i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose e i danni relativi da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

I premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio, tenendo conto dell’ubicazione sul territorio, della vulnerabilità dei beni assicurati, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. In direzione maggiormente favorevole rispetto al testo originario si colloca l’inserimento del criterio di proporzionalità del rischio relativo all’adeguamento infrastrutturale delle imprese stesse senza quindi penalizzare eccessivamente le imprese di minor dimensione che hanno mezzi inferiori per effettuare quei miglioramenti infrastrutturali e di protezione che le consentirebbero di ottenere delle condizioni assicurative più favorevoli. 

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali). Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

In merito all’entità del danno indennizzabile, si prevede, per la fascia fino a 30 mln. di euro di somma assicurata, la possibilità che le polizze assicurative prevedano una franchigia non superiore al 15% dello stesso danno indennizzabile; per la fascia sopra i 30 mln. di euro la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera determinazione delle parti. 

Per quanto riguarda i massimali o limiti di indennizzo, si prevede che, fino a 1 milione di euro, l'indennizzo copra l'intera somma assicurata; da 1 a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata mentre sopra i 30 milioni di euro le condizioni vengono negoziate tra le parti. Per le polizze fino a 1 mln. di euro di somma assicurata, è possibile stipulare i contratti di assicurazione, sia pure in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni che prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

 

 

 

 

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