
PERIODICO INFORMATIVO - 21 FEBBRAIO 2025
News
IN EVIDENZA
ANAC: INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI SULLA COMUNICAZIONE DI VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI
CONTRATTI PUBBLICI
Con un comunicato del 30 gennaio u.s., l’Anac ha affermato che le comunicazioni relative alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d’opera, a cui sono tenute la stazioni appaltanti nei confronti della stessa Autorità (come previsto dal Codice dei contratti pubblici - art. 5, cc. 11 e 12, dell’allegato II.14), vanno svolte esclusivamente in via telematica.
Il comunicato precisa che il sistema SIMOG continua a permettere di assolvere agli obblighi di comunicazione delle modifiche e delle varianti solo per le procedure assoggettate al previgente Codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e per quelle indette entro il 2023. Per le procedure indette a partire dal 2024 ed assoggettate al nuovo Codice, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono da trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Saranno quindi considerate irricevibili tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera avvenute con altri sistemi.
Per le varianti in corso d’opera di valore superiore al 10% in contratti sopra soglia, la documentazione individuata dall’allegato al Codice (progetto esecutivo, atto di validazione, relazione del Responsabile unico del progetto - Rup) deve essere resa disponibile dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione, tramite un link che rinvia alla sezione “Amministrazione trasparente”: lì la documentazione va conservata in un’apposita sottosezione denominata "Varianti in corso d’opera” nell’ambito della più generale sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Il Comunicato specifica altresì le modalità di calcolo del superamento del limite del 10% e le indicazioni che devono essere contenute nella relazione del Rup, richiamando infine le sanzioni applicabili nei casi di non rispetto degli obblighi di comunicazione.
MIT: VERIFICA PARITA’ DI GENERE RIGUARDA SOLO LA FASE DI GARA
CONTRATTI PUBBLICI
Il Mit ha risposto ad un quesito (n.3224 del 30 gennaio u.s.) relativo ad un appalto PNRR e all’applicazione dell’obbligo della relazione sulla parità di genere per l’impresa subappaltatrice. Nel caso specifico, l'impresa aggiudicataria, avendo meno di 15 dipendenti, non era soggetta a tale vincolo; il dubbio riguardava l'impresa subappaltatrice coinvolta nell'esecuzione del contratto che aveva 40 dipendenti.
Il chiarimento fornito dal Supporto Giuridico del MIT precisa che non devono essere svolti ulteriori controlli sui subappaltatori in merito alla parità di genere e che le imprese aggiudicatarie non saranno chiamate a garantire il rispetto di tali obblighi da parte dei propri subappaltatori.
Secondo il MIT, che richiama l’art. 57 del Codice Appalti come recentemente modificato dal decreto correttivo, l'obbligo di verifica da parte della stazione appaltante è limitato alla fase di gara e non si estende ai soggetti intervenuti nell'appalto dopo l'aggiudicazione, quindi neanche ai subappaltatori.
MIT: ANTICIPAZIONE PREZZO E CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI
CONTRATTI PUBBLICI
Rispondendo ad un altro quesito (n.3200 del 30 gennaio u.s.), il Ministero ha affrontato la questione relativa al calcolo dell’anticipazione del prezzo in caso di consegna parziale dei lavori.
Secondo il Supporto giuridico del Mit, in caso di consegna parziale dei lavori, come previsto dall’art. 125 del Codice Appalti, l’anticipazione del prezzo, pari al 20% e fino al 30%, deve essere calcolata sul valore complessivo del contratto di appalto.
Solo nel caso in cui si tratti di contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile.
MILLEPROROGHE APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL PARLAMENTO
CONTRATTI PUBBLICI
La Camera ha definitivamente approvato la conversione in legge del “decreto Milleproroghe” (D.L. 27 dicembre 2024, n.202).
Come preannunciato nel precedente numero delle news, restano fuori dal provvedimento diverse norme che avrebbero impattato sul settore edile, come le ulteriori misure modificative del Codice Appalti e il rinvio dell'obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali.
Entro il 31 marzo 2025, pertanto, le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Si attende ora la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta.
ASSEGNATI I CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE: GLI INTERVENTI NEL LAZIO
RIQUALIFICAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero Infrastrutture del 24 dicembre 2024 relativo all’“assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive”.
Si tratta di oltre 2 milioni di euro riguardanti 38 interventi ammessi, 3 dei quali nel Lazio, 2 a Cisterna di Latina e 1 a Morlupo.
Sono interessati immobili soggetti a un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti: la scelta dei 38 interventi (sugli oltre 90 pervenuti al Mit) è stata definita individuando almeno un intervento per ciascuna regione, a cominciare da quelli di maggiore dimensione.
Le somme assegnate coprono il 50% del suo costo totale, il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. I fondi possono comprendono anche spese tecniche, amministrative e connesse allo smaltimento rifiuti.
ISTAT: NEL 2024 PRODUZIONE COSTRUZIONI A +5%
ECONOMIA
Dall’ultima nota pubblicata lo scorso 20 febbraio dall’Istat, si rileva che continua anche nel 2024 la crescita della produzione nelle costruzioni (+5,0%), anche se con un significativo rallentamento rispetto all’anno precedente (+6,9 %).
Relativamente al solo mese di dicembre 2024, l’Istat ha stimato un indice pari a -1,7% rispetto a novembre, mentre su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dello 0,6%.
Nella media del quarto trimestre del 2024 la produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,5% nel confronto con il trimestre precedente.
CONSIGLIO DI STATO: NO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO SU ELEMENTI DELL’OFFERTA TECNICA E ECONOMICA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n.1233 del 14 Febbraio u.s.) è tornato a precisare i limiti di utilizzo del soccorso istruttorio.
Nella sentenza si precisa che sono ammessi il soccorso integrativo o completivo, che mira al “recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)” e il soccorso sanante, che consente di “rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa.”
In particolare è stato esplicitato che “la norma si cura di precisare (offrendo, con ciò, espressa soluzione positiva a talune ipotesi già oggetto di controverso intendimento) che sono soccorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte …. )” anche “l’omessa allegazione del contratto di avvalimento.”
Secondo il Consiglio di Stato “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica)”, con la conseguenza che non si possono emendare “le carenze o le irregolarità […] inerenti ai requisiti di ordine speciale” in quanto “atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara”.
Si evidenzia che lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 7870/2023, ha distinto le quattro ipotesi si soccorso istruttorio:
- il soccorso integrativo o completivo mira, in termini quantitativi, al recupero di carenze della documentazione amministrativa, con esplicita esclusione della documentazione inerente all’offerta tecnica ed economica;
- il soccorso sanante agisce in termini qualitativi, consentendo di rimediare a irregolarità o inesattezze, ma non a lacune tali da rendere incerta l’identità del concorrente;
- il soccorso istruttorio in senso stretto consente di chiarire i contenuti dell’offerta senza modificarne l’essenza, a tutela della par condicio dei concorrenti;
- il soccorso correttivo, infine, introduce la possibilità per l’operatore economico di intervenire autonomamente sugli errori materiali, senza che ciò comporti la presentazione di una nuova offerta o la sua modifica sostanziale.
TAR LAZIO: ANNOTAZIONE SU CASELLARIO ANAC SOLO SE INCIDE SU AFFIDABILITA’ DELL’IMPRESA
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (Sent. n.3355 del 14/02/2025), accogliendo il ricorso di un’impresa su un contratto pubblico relativo alla fornitura di autobus, ha affermato che per procedere all’iscrizione sul Casellario Anac è necessario che la notizia incida sulla generale affidabilità dell’operatore economico risultando quindi di interesse per le successive procedure.
In questo contesto risulta certamente utile la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato “che l’Anac, nell’esercizio del potere di annotazione, ha il dovere di verificare l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico”.
Nel caso specifico esaminato dal Tar “l’annotazione è illegittima per essersi sovrapposta alla decisione del giudice competente sulla vicenda contrattuale”. Il Tribunale civile aveva infatti riconosciuto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all’impresa, ma l’Anac aveva comunque provveduto all’iscrizione della risoluzione contrattuale nel Casellario Informatico.
SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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